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Sez. 6, Sentenza n. 3789 del 07/11/1997 Ud. (dep. 26/03/1998) Rv. 211942 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DI DISCIPLINA - IN GENERE | Condotta - Definizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211942-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DI DISCIPLINA - IN GENERE

In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 cod. pen., mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in ragione dell'eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che integrasse il reato in questione la pratica di lieve percosse e tirate di capelli per l'eccesso di reiterazione rispetto all'ordinario e per l'effetto lesivo punito dal capoverso dell'art. 571 cod. pen., senza peraltro che tali condotte trasmodassero nell'abitualità di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto dall'art. 572 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 571 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)