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Sez. 3, Sentenza n. 4028 del 11/06/1983 (Rv. 428974 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - EFFETTI - DIFFERENZE RISPETTO ALLA NOVAZIONE - SUSSISTENZA RISPETTIVA DELLA RINNOVAZIONE O DELLA NOVAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428974-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - EFFETTI - DIFFERENZE RISPETTO ALLA NOVAZIONE - SUSSISTENZA RISPETTIVA DELLA RINNOVAZIONE O DELLA NOVAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Mentre la rinnovazione tacita del contratto di locazione, dà luogo ad un altro rapporto di contenuto identico a quello già in vigore, la novazione dà vita ad un rapporto diverso da quello cessato, le cui clausole non possono intendersi riportate nel nuovo rapporto se non espressamente richiamate. L'accertamento circa la volontà delle parti - diretta alla rinnovazione ovvero alla novazione - è demandato al giudice del merito, la cui valutazione è insindacabile in Sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto sulla seconda parte. (V 1633/73, mass n 364501; (V 1299/72, mass n 357824; (V 1533/68, mass n 333230).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)