Sez. L, Sentenza n. 5137 del 12/03/2004 (Rv. 571080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Espletamento di mansioni appartenenti a qualifica superiore - Impossibilità del riconoscimento della qualifica superiore - Incidenza sul diritto alla retribuzione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori esercitate è garantito dall'art. 2103 cod. civ. in modo autonomo dal conseguimento della qualifica superiore e deve quindi essere riconosciuto per tutto il periodo in cui sia stato accertato un siffatto esercizio, anche se, per il ricorso della condizione ostativa prevista dal medesimo art. 2103, non possa essere attribuita all'interessato la qualifica anzidetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)