Sez. U, Sentenza n. 9303 del 28/06/1988 Ud. (dep. 20/09/1988) Rv. 179198 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - CONCORRENTE CON APPELLO PROPOSTO DA CHI NE HA DIRITTO - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - SOPRAVVENUTA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'APPELLO A DECIDERE SUL RICORSO DELLA PARTE CIVILE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - CONCORRENTE CON APPELLO PROPOSTO DA CHI NE HA DIRITTO - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - SOPRAVVENUTA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'APPELLO A DECIDERE SUL RICORSO DELLA PARTE CIVILE.*
L'art. 514 cod. proc. pen., che prescrive l'appellabilità di tutti i capi della sentenza quando vi sia stato rituale appello per almeno uno di essi, si applica anche - per identità di ratio - allorquando con l'appello proposto da parte di chi ne ha diritto concorra il ricorso per Cassazione della parte civile. La sopravvenuta dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'imputato, nella ipotesi di coesistenza col ricorso per Cassazione della parte civile, non fa venir meno gli effetti della concentrazione processuale dettati nell'art. 514 cod. proc. pen. giacché la vis attractiva dell'appello si realizza con la sola proposizione di tale gravame e l'attribuzione della Competenza a decidere del ricorso non può dipendere dall'ammissibilità dell'appello o della sua inammissibilità, dichiarabile anche con la sentenza che decide del gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)