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Sez. 4, Sentenza n. 5975 del 01/03/1989 Ud. (dep. 19/04/1989) Rv. 181095 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - APPELLO LIMITATO AGLI INTERESSI CIVILI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A TUTTE LE PARTI PROCESSUALI - NECESSITÀ - DIFETTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181095-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - APPELLO LIMITATO AGLI INTERESSI CIVILI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A TUTTE LE PARTI PROCESSUALI - NECESSITÀ - DIFETTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

In tema di impugnazioni, qualora, a seguito di conversione (in appello) del ricorso per Cassazione, proposto dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado, determinata dalla dichiarazione di appello da parte del P.m. (in assenza di impugnazione dell'imputato), ove questo ufficio rinunzi al gravame, il giudice dell'appello conosce solo degli interessi azionati dalla parte civile. Ne consegue che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata nel grado di appello, anche se proposto dall'imputato, deve ritenersi esperito solo a tutela degli interessi civili e, pertanto, pena l'inammissibilità, deve soddisfare agli oneri notificatori di cui all'art. 202 cod. proc. pen.. (Conf mass n 179198; (Conf mass n 177545; (Conf mass n 178472).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 211, Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)