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Sez. 3, Sentenza n. 9496 del 25/06/1981 Ud. (dep. 27/10/1981) Rv. 150718 - 01

ACQUE - INQUINAMENTO - DELLO SCARICO - RILEVANZA DI TALE INQUINAMENTO A PRESCINDERE DAGLI EFFETTI INQUINANTI NEL CORPO RICETTORE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150718-01

ACQUE - INQUINAMENTO - DELLO SCARICO - RILEVANZA DI TALE INQUINAMENTO A PRESCINDERE DAGLI EFFETTI INQUINANTI NEL CORPO RICETTORE - ECOLOGIA.*

La norma di cui all'art. 25, primo comma, della l. 10/5/1976 n. 319 non ha riguardo agli effetti che le acque reflue possono cagionare, al corpo ricettore, bensì alla capacità inquinante delle acque medesime (cioè allo scarico), e punisce, conseguentemente, coloro che non abbiano adottato tutte le misure necessarie per evitare lo aumento anche temporaneo dell'inquinamento dello scarico. La correttezza di una tale interpretazione si deduce dallo stesso art. 1 della legge n. 319/1976, il quale chiarisce che oggetto della legge medesima, è la disciplina degli "scarichi" di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo, onde salvaguardare tali acque dall'inquinamento. Quindi l'inquinamento del corpo ricettore è considerato solo un pericolo, mentre è già penalmente rilevante l'inquinamento dello scarico.*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)