Sez. 3, Sentenza n. 643 del 22/10/1984 Ud. (dep. 19/01/1985) Rv. 167493 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI DI ACQUE NON DEPURATE O FANGHI DA VASCHE DI RACCOLTA O DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE - AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - RATIO.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI DI ACQUE NON DEPURATE O FANGHI DA VASCHE DI RACCOLTA O DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE - AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - RATIO.*
Costituiscono autonomi scarichi, come tali soggetti ad autorizzazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, anche quelli che versino acque non depurate o fanghi da vasche di raccolta o dallo stesso impianto di depurazione, direttamente o indirettamente, in fognatura o acque pubbliche o private. Infatti le vasche di raccolta di fanghi di risulta dell'impianto di depurazione hanno la funzione di mera conservazione temporanea, per il trasporto altrove dei rifiuti, e non possono costituire occasione per nuovi e successivi scarichi a valle dello stabilimento o insediamento produttivo. (V mass n 148714; (V mass n 150718; (V mass n 152621; (V mass n 164201).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)