Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 15/02/1984 Ud. (dep. 15/05/1984) Rv. 164201 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI - NOZIONE - SCARICO ABUSIVO, RACCOLTO IN UNA FOSSA PRIVATA, CHE NON RAGGIUNGA ACQUE PUBBLICHE - REATO DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - SUSSISTENZA.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI - NOZIONE - SCARICO ABUSIVO, RACCOLTO IN UNA FOSSA PRIVATA, CHE NON RAGGIUNGA ACQUE PUBBLICHE - REATO DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - SUSSISTENZA.*
La legge per la tutela delle acque dall'inquinamento ha per oggetto "la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo" (art. 1, comma primo, lettera a), legge 10 maggio 1976, n. 319). La stessa legge punisce "chiunque apra o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque (indicate nell'art. 1 citato), sul suolo o nel sottosuolo senza aver richiesto la prescritta autorizzazione" (art. 21 comma primo). Pertanto costituisce reato, ai sensi del citato art. 21, lo scarico abusivo, raccolto in una fossa privata, anche se esso non può raggiungere acque pubbliche, non distinguendo la legge, ai fini della configurazione del reato, tra scarichi in acque pubbliche e scarichi in acque private. (Conf mass n 148714; (Conf mass n 150718; (Conf mass n 152621).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)