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Sez. L, Sentenza n. 3667 del 30/05/1986 (Rv. 446564 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446564-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONDIZIONI.*

Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita a norma dell'art. 1, comma secondo, lettere C) e d), della legge 18 aprile 1962 n. 230, ove sia necessario eseguire lavorazioni realizzabili con maestranze particolarmente specializzate e non continuativamente utilizzabili per il carattere complementare o integrativo delle lavorazioni stesse oppure si tratti di opere insuscettibili di prevedibilità o programmazione aziendale, tenendo conto in tale ultimo caso che la soggezione dell'attività cantieristica a fluttuazioni imprevedibili costituisce una nozione di comune esperienza ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.. (V 5739/83, mass n 430520; (V 3223/83, mass n 428123; (V 2022/80, mass n 405658).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. C, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)