diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2022 del 26/03/1980 (Rv. 405658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - SCRITTA - PER L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - NECESSITA - PER L'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA DETTA APPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - SCRITTA - PER L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - NECESSITA - PER L'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA DETTA APPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962 n 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la Forma scritta ad substantiam e richiesta solo per l'apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro, ma non anche per le particolari situazioni di fatto che, secondo la stessa legge, giustificano il ricorso a contratti a termine. Non e, pertanto, richiesta l'indicazione, per iscritto, degli elementi di straordinarieta od occasionalita che giustificano l'apposizione del termine, potendo gli stessi risultare anche aliunde. (Conf 603/75, mass n 373922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)