Sez. 2, Sentenza n. 10141 del 26/05/2004 (Rv. 573167 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Arbitrato convenzionale - Segretario del collegio arbitrale - Liquidazione del compenso - Modalità, condizioni e limiti.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Nell'arbitrato convenzionale, il segretario del collegio (diversamente da quanto accade nell'arbitrato necessario previsto per alcuni contratti della P.A., ove la presenza del segretario risulta espressamente prevista e regolata: art.45 d.P.R. n.1063 del 1962) è direttamente nominato dai componenti del collegio stesso, in ragione di una loro soggettiva valutazione della necessità di avvalersi di un ausiliario per l'espletamento delle attività certificative, esecutive e organizzative funzionalmente collegate a quelle del collegio, onde è con i predetti componenti che si instaura il relativo rapporto di prestazione d'opera intellettuale, rapporto del tutto estraneo a quello instaurato tra le parti litiganti e gli arbitri. Ne consegue che l'importo della spesa per il segretario, costituente esborso affrontato per il funzionamento del collegio (e riconoscibile nei limiti in cui esso sia ritenuto necessaria), può essere liquidata soltanto agli arbitri, e non direttamente al segretario (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha peraltro rigettato il ricorso avverso la liquidazione giudiziale del compenso agli arbitri effettuata da parte del Presidente del tribunale ex art.814 cod. proc. civ. atteso che l'autonomo capo della relativa pronunzia, relativo appunto alla liquidazione diretta al segretario del collegio arbitrale, non era stato impugnato specificamente dal ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)