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Sez. 1, Sentenza n. 10660 del 29/11/1996 (Rv. 500915 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Procedimento ex art. 814 cod. proc. civ. - Poteri del Presidente del Tribunale - Limiti - Indagini sulla validità del compromesso e del lodo - Divieto.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500915-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Il presidente del Tribunale adito a norma dell'art. 814 cod. proc. civ. per la liquidazione degli onorari degli arbitri, ne deve adeguare la misura all'importanza dell'opera da essi effettivamente prestata, rimanendogli preclusa ogni indagine, ancorché in via incidentale ed al solo fine di valutare l'opera degli arbitri e di quantificarne il compenso, sulla validità del compromesso e del lodo, trattandosi di questioni estranee al procedimento sommario di liquidazione e riservate alla sede della impugnazione del lodo a norma degli articoli 827 e segg. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)