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Sez. 1, Sentenza n. 432 del 19/01/1996 (Rv. 495509 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Ricorso per cassazione ex art. 111 secondo comma Cost. - Motivo - Violazione di legge - Rilevabilità dei vizi di motivazione della decisione impugnata - Limiti.
Stato
decisa il 1996-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495509-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma secondo Cost. sono deducibili soltanto "violazioni di legge" e, quindi, con riguardo alla motivazione della sentenza, può sindacarsi solo la sua inesistenza (o esistenza apparente) risolventesi in un "error in procedendo" ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non il vizio di motivazione sub art. 360 n. 5 cod. proc. civ., prospettabile in via di ricorso ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)