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Sez. 3, Sentenza n. 6665 del 19/07/1997 (Rv. 506182 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Sentenza pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506182-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Il ricorso per cassazione, per violazione di legge, proposto avverso sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., per effetto del disposto dell'art. 618 comma secondo e terzo cod.proc.civ. (che riconosce a tali pronunce il carattere della non impugnabilità), ma il sindacato della Corte sarà esercitabile (oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod.proc.civ.) esclusivamente con riferimento alla ipotesi di mancanza (ovvero di intima contraddittorietà logica) della motivazione, nei limiti in cui vengano in questione accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale, così che possa dirsi sostanzialmente violata la norma sul contenuto della sentenza che impone al giudice di esporre anche i motivi in fatto della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)