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Sez. 1, Sentenza n. 8752 del 03/09/1998 (Rv. 518592 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Vizio di motivazione - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di amministrazione controllata.
Stato
decisa il 1998-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518592-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il sindacato di legittimità demandato alla Corte di Cassazione investita di un ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione è circoscritto al mero controllo di legalità del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere fatta valere nella sola misura in cui essa integri il vizio della violazione di legge, per essere la motivazione stessa totalmente assente, ovvero espressa con argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la "ratio decidendi" perché perplesse, incomprensibili, o tra loro logicamente inconciliabili. (Nella specie, il giudice di merito, respingendo un ricorso di fallimento presentato da alcuni creditori di una SpA, ed ammettendo, per converso, la società all'amministrazione controllata, aveva osservato che, pur presentando il piano di risanamento presentato dalla debitrice "lacune indubbie ed evidenti" -quali la mancata valutazione della solvibilità dei debitori, l'assenza di una seria verifica circa la competitività sul mercato dell'azienda, l'aleatorietà del conferimento a due nuove società di alcuni rami aziendali-, l'ammissione a tale procedura era a dirsi legittima considerati gli speculari profili delle indubbie capacità professionali della dirigenza societaria, dell'acquisizione di un patrimonio di tecnologie indubitabilmente all'avanguardia nel relativo settore imprenditoriale, della minima percentuale dei debiti per i quali era stato richiesto il fallimento -4 miliardi- a fronte dell'indebitamento complessivo -1221 miliardi-, segno di fiducia della maggioranza dei creditori verso l'amministrazione controllata, della generale estimazione che, per lungo periodo, aveva circondato l'azienda, nonostante le recenti disavventure imprenditoriali, delle quali non era peraltro provata la dipendenza da operazioni manifestamente imprudenti. La S.C. nel confermare tale provvedimento, ritenendolo congruamente motivato, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)