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Sez. U - , Sentenza n. 10086 del 28/05/2020 (Rv. 657685 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rapporto di continenza tra fatto contestato e fatto ritenuto nel provvedimento decisorio - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Insussistenza - Riqualificazione giuridica del fatto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657685-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, quando tra il fatto "contestato" nel capo d'incolpazione e quello "ritenuto" nel provvedimento decisorio esiste un "rapporto di continenza", nel senso che gli elementi costituenti il fatto ritenuto sono tutti inclusi tra gli elementi costituenti il fatto contestato, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e legittimamente il C.S.M. può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)