Sez. U, Sentenza n. 21214 del 24/07/2025 (Rv. 675642-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice disciplinare – Violazione del principio di correlazione tra capo di incolpazione e sentenza di condanna – Esclusione – Casistica.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, non sussiste violazione del principio di correlazione tra capo d'incolpazione e sentenza di condanna in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice disciplinare, quando restino comunque immutati gli elementi essenziali dei fatti oggetto di incolpazione ovvero tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza vi sia un rapporto di continenza; quando la diversa qualificazione appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo uno sviluppo interpretativo prevedibile o quando essa non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa; infine, quando sia assicurata la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)