Sez. 4, Sentenza n. 32239 del 20/06/2018 Cc. (dep. 13/07/2018) Rv. 273457 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Sanzione amministrativa della revoca della patente prevista dall'art. 222, comma 2, cod. strada - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poichè tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, nè pone un problema di estensione dell'applicazione del divieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto. (In motivazione la S.C. ha precisato che la infondatezza della questione deve ritenersi anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 22 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 120 cod. strada sulla revoca della patente di guida in seguito a determinati reati in materia di stupefacenti).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 222 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)