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Sez. L, Sentenza n. 5447 del 20/08/1983 (Rv. 430376 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER I LAVORATORI - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE - LAVORATORI IMPIEGATI PER LA RACCOLTA DI PRODOTTI DI UN FONDO ALTRUI, ACQUISTATI SULLA PIANTA - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI PER L'AGRICOLTURA - ESCLUSIONE - CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE PER I LAVORATORI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ COMMERCIALE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430376-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER I LAVORATORI - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE - LAVORATORI IMPIEGATI PER LA RACCOLTA DI PRODOTTI DI UN FONDO ALTRUI, ACQUISTATI SULLA PIANTA - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI PER L'AGRICOLTURA - ESCLUSIONE - CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE PER I LAVORATORI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ COMMERCIALE - CONFIGURABILITÀ.*

Elemento di riferimento per la Determinazione della categoria dei contributi dovuti per i lavoratori non è la qualifica degli stessi, bensì la natura del lavoro prestato in relazione all'attività economica del datore di lavoro, considerata unitariamente e non frazionatamente a seconda delle specie di lavoro spiegate dal dipendente, ma con riguardo all'organizzazione in cui questo si inserisce ed alle finalità dell'impresa. Pertanto, nell'ipotesi di impiego di lavoratori per la raccolta di prodotti di un fondo altrui, acquistati sulla pianta, tale attività, non potendosi reputare connessa alla coltivazione del fondo ad opera dell'acquirente, ma all'inizio dell'Esercizio del commercio ortofrutticolo, non è coperta dai contributi unificati per l'agricoltura - anche se, eventualmente, già versati, - ma è soggetta all'ulteriore contribuzione assicurativa e previdenziale per i lavoratori, in relazione all'attività commerciale disimpegnata dal datore di lavoro. (V 3525/72, mass n 361467; (V 1332/69, mass n 340034).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)