Sez. 1, Sentenza n. 661 del 28/01/1980 (Rv. 404078 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DELIBAZIONE DEL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITA - LIMITI - QUESTIONI SULLE SPESE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DELIBAZIONE DEL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITA - LIMITI - QUESTIONI SULLE SPESE.*
Nel caso di definizione del processo per cessazione della materia del contendere, sussistendo contrasto fra le parti, il giudice deve delibare il fondamento della domanda al fine di regolare le spese giudiziali secondo il criterio della soccombenza virtuale. (Conf 2956/75, mass n 377039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)