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Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 26/03/1981 (Rv. 412455 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412455-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di definizione del processo per cessazione della materia del contendere, sussistendo contrasto tra le parti, il giudice deve delibare il fondamento della domanda al fine di regolare le spese giudiziali secondo il criterio della soccombenza virtuale. (Conf 661/80, mass n 404078; (Conf 2956/75, mass n 377039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)