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Sez. 4, Sentenza n. 9343 del 21/10/2010 Ud. (dep. 09/03/2011) Rv. 249809 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Natura giuridica - Consumazione - Decorrenza del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 2010-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249809-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE

Il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, che pure ha natura di reato istantaneo, ha inizio, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell'ultima condotta, configurandosi nella specie come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un "post factum" penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, e quindi l'inizio della decorrenza della prescrizione, fino all'ultima immissione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)