Sez. 3, Sentenza n. 10515 del 27/10/2016 Cc. (dep. 03/03/2017) Rv. 269274 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Delitti contro l'ambiente - Art. 452 - Bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - "Compromissione" o "deterioramento" - Condotte successive alla prima - Rilevanza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, cosicchè fino a che tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 bis, Legge 22/05/2015 num. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)