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Sez. 3, Sentenza n. 10515 del 27/10/2016 Cc. (dep. 03/03/2017) Rv. 269274 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Delitti contro l'ambiente - Art. 452 - Bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - "Compromissione" o "deterioramento" - Condotte successive alla prima - Rilevanza.
Stato
decisa il 2016-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269274-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, cosicchè fino a che tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 bis, Legge 22/05/2015 num. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)