Sez. 3 - , Sentenza n. 16042 del 28/02/2019 Ud. (dep. 12/04/2019) Rv. 275396 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di cui all’art. 279, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 - Natura giuridica.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che è integrata dalla violazione dei valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato l alla parte quinta del medesimo decreto legislativo - ha natura di reato istantaneo, potendosi tuttavia configurare anche come reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell'interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, così differenziandosi dal reato necessariamente o eventualmente permanente, rispetto al quale la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)