Sez. 2, Sentenza n. 546 del 23/02/1973 (Rv. 362580 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - RILEVAZIONE D'UFFICIO - MANCANZA - NULLITA DELLA CITAZIONE E DEL PROCESSO - LIMITI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - COMPARSA DI RIASSUNZIONE - IDONEITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - RILEVAZIONE D'UFFICIO - MANCANZA - NULLITA DELLA CITAZIONE E DEL PROCESSO - LIMITI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - COMPARSA DI RIASSUNZIONE - IDONEITA.*
L'inosservanza del termine di comparizione in giudizio importa la nullita dell'atto di citazione e quindi del processo e della sentenza che non la rilevi di ufficio qualora il convenuto non si sia costituito. Cio non preclude alla parte, che sia incorsa nella predetta nullita, il diritto di rinnovare l'atto introduttivo con effetti ex nunc. Tale rinnovazione e valida anche se la parte, invece di una nuova citazione, abbia notificato all'altra parte una comparsa di riassunzione, la quale contenga, pero, tutti i requisiti previsti dallo art 163 cod proc civ. (V 2472/67, mass n 329770).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)