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Sez. U, Sentenza n. 5256 del 10/10/1979 (Rv. 401849 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - PROPOSIZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DI UNA DOMANDA DI GARANZIA, NEI CONFRONTI DI UN TERZO, NON FONDATA SU UNO DEI RAPPORTI PREVISTI DALL'ART 409 COD PROC CIV - SEPARAZIONE DELLA CAUSA DI GARANZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401849-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - PROPOSIZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DI UNA DOMANDA DI GARANZIA, NEI CONFRONTI DI UN TERZO, NON FONDATA SU UNO DEI RAPPORTI PREVISTI DALL'ART 409 COD PROC CIV - SEPARAZIONE DELLA CAUSA DI GARANZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In una controversia previdenziale (nella specie, promossa dalla INAM per il pagamento di contributi assicurativi), l'introduzione, da parte del convenuto, di una domanda di garanzia nei confronti di un terzo, in forza di un rapporto non riconducibile fra quelli di cui all'art 409 cod proc civ, non implica la necessita di separare la causa di garanzia, per la trattazione della medesima con il rito ordinario, anziche con quello del lavoro, atteso che tale ultimo rito espressamente prevede la possibilita della chiamata in causa, anche in forza di autonomo rapporto di garanzia (art 420 nono comma cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)