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Sez. L, Sentenza n. 620 del 26/01/1984 (Rv. 432873 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - DOMANDA DI GARANZIA SOGGETTA AL RITO ORDINARIO - PROPOSIZIONE IN CAUSA SOGGETTA AL RITO DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432873-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - DOMANDA DI GARANZIA SOGGETTA AL RITO ORDINARIO - PROPOSIZIONE IN CAUSA SOGGETTA AL RITO DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

Quando due controversie soggette, rispettivamente, al rito ordinario ed a quello del lavoro vengono proposte in un unico processo dinanzi al giudice del lavoro al di fuori della ricorrenza di gravi motivi di connessione idonei a giustificare la deroga ai normali criteri di Competenza in funzione del simultaneus processus, il giudice del lavoro deve separare le due cause con conseguente trattazione di ciascuna di esse con il rito proprio previa eventuale rimessione al giudice competente della causa ordinaria. Pertanto, la proposizione di domanda di garanzia, soggetta al rito ordinario, in causa soggetta al rito del lavoro (come quella di regresso dell'Inail contro il datore di lavoro ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965) può avvenire esclusivamente se tra la domanda principale e quella di garanzia vi sia identità o connessione obiettiva dei titoli (garanzia propria), e non anche quando la domanda di garanzia è fondata su un titolo separato e distinto (garanzia impropria), salva, peraltro, per la ipotesi di chiamata in garanzia (impropria) dell'assicuratore da parte dell'assicurato, la previsione dell'art. 1917, ultimo comma, cod. civ., che consente di effettuarla nel processo instaurato contro l'assicurato secondo il rito del lavoro. (V 5293/83, mass n 430193, sulla seconda parte; (V 1620/83, mass n 426456; (V 942/83, mass n 425709; (V 515/80, mass n 403900; (contra 5256/79, mass n 401849).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)