Sez. 6, Sentenza n. 25544 del 30/03/2012 Ud. (dep. 28/06/2012) Rv. 253103 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Indicazione degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel procedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In forza del rinvio contenuto nell'art. 442, comma primo, cod. proc. pen. alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, anche per la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato - ai sensi dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen. - è requisito essenziale, sancito a pena di nullità, l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel procedimento, che costituiscono l'oggetto della valutazione del giudicante. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la nullità di una sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato, motivata riportando integralmente una memoria difensiva di parte, senza alcun riferimento ai motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si era fondata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)