Sez. U, Sentenza n. 3091 del 11/07/1977 (Rv. 386652 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ANTERIORE ALL'INSTAURAZIONE DELLA CAUSA DI MERITO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTO IN PENDENZA DELLA CAUSA DI MERITO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - LIMITI - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO DI MERITO- REGOLAMENTO- AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ANTERIORE ALL'INSTAURAZIONE DELLA CAUSA DI MERITO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTO IN PENDENZA DELLA CAUSA DI MERITO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - LIMITI - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO DI MERITO- REGOLAMENTO- AMMISSIBILITA.*
In tema di regolamento di Competenza contro provvedimenti d'urgenza ex art 700 cod proc civ occorre distinguere a seconda che il provvedimento venga chiesto prima dell'instaurazione della causa di merito, ovvero in pendenza della stessa. Nel primo caso, il pretore adito non si limita a dare Disposizioni di carattere meramente ordinatorio, ma col suo provvedimento conclude in modo definitivo il procedimento sommario, incidendo sugli interessi sostanziali delle parti allo stesso modo di una sentenza: esso e percio sempre impugnabile con regolamento di Competenza, sia che contenga una pronuncia esplicita, declinatoria o confermativa, sia che contenga una pronuncia soltanto implicita sulla Competenza. Nel secondo caso, invece, il provvedimento del giudice istruttore non e idoneo ad assumere il contenuto della sentenza, e pertanto il regolamento di Competenza e ammissibile solo contro il provvedimento conclusivo del giudizio di merito, salva l'ipotesi in cui il giudice adito, nel provvedimento d'urgenza emanato, si sia espressamente pronunciato su una questione di Competenza tempestivamente sollevata. (Conf 4404/76, mass n 383121; (Conf 4162/76, mass n 382838; (Conf 2173/76, mass n 380971; (Conf 2386/75, mass n 376249; (Conf 2787/72, mass n 360485; (Conf 2270/69, mass n 341654; (Conf 488/67, mass n 326434; (contra 1214/75, mass n 374652; (contra 1007/75, mass n 374400; (contra 941/74, mass 368852; (contra 3212/73, mass n 367039; (contra 1594/67, mass n 328388).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)