Sez. 3, Sentenza n. 6161 del 20/10/1983 (Rv. 430951 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - OGGETTO E NATURA - TRASFORMABILITÀ IN AFFITTO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO A PROROGA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DELLA VENDITA DI ERBE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - OGGETTO E NATURA - TRASFORMABILITÀ IN AFFITTO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO A PROROGA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DELLA VENDITA DI ERBE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il contratto di vendita di erbe per il pascolo ha ad oggetto l'uso delle erbe per un corrispettivo fissato in un importo ben determinato, mentre l'uso del fondo rappresenta il mero mezzo per l'apprensione o per l'utilizzazione delle erbe entro i limiti di tempo e di quantità espressamente determinati e, quindi, non integrando un contratto di affitto per il pascolo non è trasformabile, a norma dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, in un contratto di affitto a conduttore, come tale sottoposto a proroga legale. Ai fini della qualificazione del contratto come vendita di erbe - anziché come affitto di terreno pascolativo - è decisivo l'intento dei contraenti, diretto alla sola alienazione del quantitativo d'erba prodotta in futuro, considerato come bene distinto dal fondo che la produce, talché l'unica attività che l'acquirente può compiere sul fondo stesso è l'operazione di raccolta, restando estranea all'economia della vendita la gestione produttiva e costituendo l'uso dell'immobile soltanto lo strumento per l'apprensione dei frutti dedotti in contratto. (Conf 0836/83, mass n 425591, sulla seconda parte; (Conf 2173/80, mass n 405838, sulla seconda parte; (Conf 4716/79, mass n 401277, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)