Sez. L, Sentenza n. 3974 del 21/04/1999 (Rv. 525592 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Blocco disposto dal D.L: 19 dicembre 1992 n. 384 conv. in legge 14 novembre 1992 n. 438 - Applicabilità ai lavoratori trovantisi nelle condizioni previste dall'art. 7 comma settimo della legge 23 luglio 1991 n. 223 - Esclusione - Esistenza di rapporto di lavoro a termine - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Per espressa disposizione dell'art. 1, comma secondo lettera b) del D.L. 19 dicembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, il blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità non si applica al lavoratore che si trovi nella condizioni previste dall'art. 7 comma settimo della legge 23 luglio 1991 n. 223 (lavoratore in mobilità in possesso della età e della anzianità contributiva prescritta), mentre resta irrilevante che lo stesso, in data anteriore all'entrata in vigore del D.L. 384/92, avesse instaurato un rapporto di lavoro a termine, giacché questo, ai sensi dell'art. 8 sesto comma della citata legge 223/91, comporta solo la temporanea sospensione dell'indennità di mobilità per tutto il periodo di occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1992 num. 384 art. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)