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Sez. L, Sentenza n. 6883 del 14/07/1998 (Rv. 517188 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Blocco disposto dai D.L. n. 553 e 654 del 1994 - Portata - Successiva legge n. 724 del 1994 - Esclusione del blocco per i casi di cessazione entro il 30 settembre 1994 e contemporanea salvezza degli effetti dei precedenti decreti - Rapporti fra le due previsione normative.
Stato
decisa il 1998-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517188-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 13 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (concernente misure di razionalizzazione di finanza pubblica) dispone, al primo comma, sino al 30 giugno 1995 (salva precedente entrata in vigore di provvedimento di riordino della materia previdenziale) la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge, regolamento o accordo collettivo che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia ed esclude, nel quarto comma, lett. a) che tale sospensione si applichi ai lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994. Pertanto il diritto di tale categoria di lavoratori al trattamento pensionistico non può subire una restrizione temporale, con più sfavorevole decorrenza, in relazione alle disposizioni del precedente D.L. 28 settembre 1994 n. 553 (non convertito) successivamente reiterato con il D.L. 26 novembre 1994, n. 654 (esplicitamente abrogato poi dalla menzionata legge n. 724 dello stesso anno), non potendosi in particolare ritenere l'operatività, in pregiudizio della detta categoria, del blocco disposto dal primo dei menzionati D.L. e rimosso soltanto dal secondo, con conseguente decorrenza del trattamento pensionistico solo dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, non essendo idoneo a giustificare tale conclusione il riferimento al comma nono del cit. art. 13 della legge 724, alla cui stregua restano fermi la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al D.L. n. 654 e al precedente D.L. n. 553, superato in ogni caso dalla esclusione disposta dal menzionato quarto comma dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/09/1994 num. 553 art. 1, Decreto Legge 26/11/1994 num. 654 art. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)