Sez. L, Sentenza n. 5894 del 07/11/1981 (Rv. 416646 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE CON IL DEPOSITO - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - RIFLESSI SULL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA "EX NUNC" - FATTISPECIE RELATIVA A NOTIFICAZIONE, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVENUTI MAGGIORENNI, AL GENITORE GIÀ COSTITUITO QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE CON IL DEPOSITO - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - RIFLESSI SULL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA "EX NUNC" - FATTISPECIE RELATIVA A NOTIFICAZIONE, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVENUTI MAGGIORENNI, AL GENITORE GIÀ COSTITUITO QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE.*
Nel nuovo rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, che determina l'instaurazione del rapporto processuale e, ove sia fatta nel termine di legge, impedisce il verificarsi di ogni decadenza della impugnazione, la quale rimane di per sè ammissibile, mentre la notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione attiene agli adempimenti successivi alla proposizione del gravame. Pertanto, eventuali vizi della notifica del ricorso (nella specie eseguita, nei confronti di soggetti processuali divenuti ormai maggiorenni, al genitore già costituito quale legale rappresentante dei medesimi) non si comunicano all'atto di impugnazione, già perfetto con il deposito del ricorso nel termine previsto, e restano sanati ex nunc, ma senza alcuna incidenza negativa sull'impugnazione già effettuata, dalla Costituzione degli appellati o dalla rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (V 2709/79, mass n 399031; (V 710/77, mass n 384288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)