Sez. L, Sentenza n. 2709 del 11/05/1979 (Rv. 399031 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MOMENTO DETERMINANTE - NULLITA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO PER CONSEGNA DI UNA UNICA COPIA AD UNA PLURALITA DI APPELLATI O PER CONCESSIONE DI UN TERMINE INFERIORE AL DOVUTO TRA NOTIFICAZIONE ED UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESTENSIONE ALL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MOMENTO DETERMINANTE - NULLITA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO PER CONSEGNA DI UNA UNICA COPIA AD UNA PLURALITA DI APPELLATI O PER CONCESSIONE DI UN TERMINE INFERIORE AL DOVUTO TRA NOTIFICAZIONE ED UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESTENSIONE ALL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante - come quella dell'attore - si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria, che determina l'instaurazione del rapporto giuridico processuale, e, ove sia fatta nel termine di legge, impedisce il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione la quale rimane di per se ammissibile. Pertanto, la nullita della notifica del ricorso e del decreto, perche eseguita con la consegna di un'unica copia e percio collettivamente a tutti gli appellati, o la mancata concessione del termine di venticinque giorni fra la notificazione del ricorso-decreto e l'udienza di discussione, che pure determina la nullita dell'adcitatio in iudicium, non si comunicano all'atto di impugnazione gia perfetto con il deposito del ricorso nel termine previsto.Tali nullita restano sanate ex nunc, ma senza alcuna incidenza negativa sull'impugnazione gia effettuata, dalla Costituzione degli appellati o, per il secondo caso, anche dalla rinnovazione della notificazione a norma dell'art 291 cod proc civ trattandosi di vizio relativo non gia alla proposizione dell'atto di impugnazione bensi all'atto di chiamata in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)