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Sez. 1, Sentenza n. 29212 del 06/07/2005 Ud. (dep. 02/08/2005) Rv. 231659 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE | Fatti per i quali sia stata pronunciata archiviazione da parte di giudice per le indagini preliminari di altro tribunale - Preclusione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231659-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE

Deve ritenersi consentita l'integrazione dibattimentale dell'imputazione, ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen., anche sulla base di fatti per i quali sia in precedenza intervenuto provvedimento di archiviazione, quando questo sia stato adottato dal giudice per le indagini preliminari di un tribunale diverso davanti al quale è in corso il processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)