Sez. 4, Sentenza n. 1353 del 18/12/1998 Ud. (dep. 02/02/1999) Rv. 213140 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Pubblico ministero territorialmente diverso - Autorizzazione - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
La norma sulla riapertura delle indagini, di cui all'art. 414 cod.proc.pen., è da interpretarsi in stretto collegamento con le regole della competenza territoriale. Ne consegue che l'autorizzazione del giudice non è necessaria allorché le nuove indagini (sullo stesso imputato e per lo stesso fatto) siano iniziate da un pubblico ministero territorialmente diverso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)