Sez. U, Sentenza n. 875 del 22/01/2003 (Rv. 559893 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione per errori "in procedendo" implicanti nullità della sentenza o del procedimento - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Gli errori "in procedendo" implicanti nullità della sentenza o del procedimento sono deducibili con il ricorso per cassazione anche contro le pronunce rese dal giudice di pace secondo equità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)