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Sez. U, Sentenza n. 875 del 22/01/2003 (Rv. 559893 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione per errori "in procedendo" implicanti nullità della sentenza o del procedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559893-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Gli errori "in procedendo" implicanti nullità della sentenza o del procedimento sono deducibili con il ricorso per cassazione anche contro le pronunce rese dal giudice di pace secondo equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)