Sez. 3, Sentenza n. 14454 del 08/07/2005 (Rv. 581950 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenze secondo equità - Ricorso per cassazione per violazione di norme processuali - Denuncia incondizionata - Ammissibilità - Motivi di nullità della sentenza o del procedimento - Deducibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Nel ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace emesse secondo equità la violazione delle norme processuali può essere denunciata incondizionatamente poiché esse attengono alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 24, comma secondo, Cost., riferendosi l'equità di tale giudice alle sole norme sostanziali. Tale principio vale anche nel caso in cui sia dedotta la nullità della sentenza o del procedimento, trattandosi di vizi che investono gli stessi valori del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Costituzione art. 24 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)