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Sez. L, Sentenza n. 17936 del 24/07/2013 (Rv. 627339 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità - Insorgenza del diritto - Condizioni - Presenza del lavoratore sul territorio nazionale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627339-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiede, per il riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dell'indennità di mobilità, non solo lo stato di sopravvenuta disoccupazione, ma anche l'iscrizione nelle liste di mobilità (di cui all'art. 4 della medesima legge), da cui derivano diritti e obblighi a carico dell'iscritto, che evidenziano la stretta connessione funzionale tra la percezione dell'indennità e la presenza del lavoratore sul territorio nazionale, soprattutto ai fini del controllo circa l'effettiva persistenza dello stato di disoccupazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione avanzata dall'I.N.P.S. nei confronti di un lavoratore, il quale, durante il periodo di percezione dell'indennità di mobilità, era residente in Romania, richiamando anche il Regolamento U.E. del 14 giugno 1971, n. 1408, il cui art. 69 - pur inapplicabile alla fattispecie, non essendo la Romania, all'epoca dei fatti, ancora entrata a far parte dell'Unione Europea - consente il mantenimento delle prestazioni di disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi, nei casi in cui il lavoratore si rechi in un diverso stato membro alla ricerca di una nuova occupazione, con ciò rendendo palese - con norma riprodotta nel Regolamento U.E. del 16 settembre 2009, n. 987 - che tale circostanza faccia venire meno il diritto alla prestazione, salvo che l'interessato non ritorni nello stato membro erogatore prima della scadenza di tale breve periodo).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 2 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)