Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37273 del 29/11/2021 (Rv. 663152 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Maturazione del diritto prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età - Sostituzione automatica con l’assegno sociale - Decorrenza - Dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Conseguenze - Assenza di ratei - Interesse ad agire - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di invalidità civile, nel caso in cui gli elementi costitutivi dell'assegno di invalidità, previsto dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione di tale prestazione con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale; sussiste, pertanto, un interesse all'accertamento del superamento della soglia invalidante, seppure ciò comporti che non venga pagato neanche un rateo dell'assegno di invalidità.
Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)