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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2029 del 29/01/2020 (Rv. 656720 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE | Invalidi civili già titolari di trattamento di invalidità civile - Riconoscimento dell'assegno sociale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Carattere automatico - Configurabilità - Conseguenze - Divieto di domande nuove ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656720-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE

L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall'INPS in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate; ne consegue che non può dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)