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Sez. L, Sentenza n. 2314 del 17/02/2012 (Rv. 621249 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | Trattenuta di quota associativa sindacale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati - Limitazioni normative al novero dei cessionari del credito - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621249-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI

In tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l'art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 52, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 13 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)