Sez. L, Sentenza n. 1947 del 22/03/1980 (Rv. 405578 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La disciplina dell'art 2112 cod civ si estende a tutte le varie forme di successione nell'impresa e cioe a tutti i casi in cui permanga l'impresa e muti solo la persona dell'imprenditore. Infatti, agli effetti della tutela del credito di lavoro (e di tutti i diritti che hanno causa nel rapporto di lavoro) l'elemento che assume Rilevanza non e gia il trasferimento in se dell'azienda, ma il subingresso di un soggetto ad un altro nella posizione di imprenditore, con conseguente continuazione oggettiva dello Esercizio dell'impresa. Pertanto, ogni sostituzione nella titolarita dell'organismo, quando questo rimanga immutato nella sua realta economica obiettiva, determina la situazione debitoria del nuovo titolare per i crediti di lavoro e per la soddisfazione dei diritti del lavoratore che si riannodino alla precedente gestione allorche ricorrano tutti gli elementi condizionanti previsti dalla norma. (V 808/73, mass n 363069; (V 357/72, mass n 356237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)