Sez. 2, Sentenza n. 808 del 23/03/1973 (Rv. 363069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - MODALITA DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA - PLURALITA DI SUCCESSIVI TRASFERIMENTI - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - DISTINZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - MODALITA DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA - PLURALITA DI SUCCESSIVI TRASFERIMENTI - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - DISTINZIONI - LIMITI.*
La disciplina dell'art 2112 cod civ trova applicazione in tutti i casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unicita organica dell'azienda, ne sia soltanto mutato il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale e stato realizzato il trasferimento, ma siano stati posti in essere piu trasferimenti successivi della medesima azienda: pertanto, del credito corrispondente ai diritti del prestatore di lavoro specificati nel primo comma (diritti derivanti dall'anzianita raggiunta) deve necessariamente rispondere colui che e titolare dell'impresa al momento in cui ha luogo la risoluzione del contratto; dei crediti di cui al secondo comma (crediti in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante) rispondono in solido l'ultimo cedente e l'ultimo cessionario dell'azienda. (V 2380/70, mass n 348606, 348608).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)