Sez. 3, Sentenza n. 22669 del 02/12/2004 (Rv. 578318 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti.
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Nel rito del lavoro, la possibilità di produzione in appello di nuovi documenti è esclusa conriguardo ai documenti miranti a superare il divieto di nuove domande e nuove eccezioni che caratterizza il giudizio d'appello, potendo essere prodotti, come si ricava dal coordinamento con le disposizioni di cui al comma secondo prima parte dell'art. 437 cod. proc. civ., soltanto a sostegno di domande ed eccezioni già introdotte in causa nel corso del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)