Sez. L, Sentenza n. 7845 del 19/05/2003 (Rv. 563311 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti - Documenti sopravvenuti - Termine finale per la produzione - Inizio della udienza di discussione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, le preclusioni e le decadenze, comminate per la deduzione tardiva dei mezzi di prova, riguardano soltanto le prove costituende, mentre la produzione di documenti, specie se sopravvenuti nelle more del giudizio, può avvenire persino nel corso del giudizio di appello, purché, in questo caso, i documenti stessi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato, e depositati contestualmente a tali atti - salvo il caso di documenti sopravvenuti nel corso del giudizio di secondo grado - ferma restando, in ogni caso, la necessità che la produzione dei documenti sia effettuata prima delle discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 3535 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)