Sez. L, Sentenza n. 10179 del 12/07/2002 (Rv. 555699 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti - Documenti sopravvenuti - Termine finale per la produzione - Inizio della udienza di discussione - Derogabilità in caso di rinvio dell'udienza dopo l'inizio della discussione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti, che si sottrae al divieto sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice. L'operatività di detta decadenza è esclusa, in base al criterio ricavabile dall'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., solo con riguardo a documenti sopravvenuti, ferma, peraltro, in tale ipotesi, la necessità che la produzione dei documenti sia effettuata prima dell'inizio della discussione orale, che rappresenta, nel rispetto del principio di lealtà processuale tra le parti, il termine finale estremo, non derogabile, in favore delle parti che siano già decadute dalla facoltà di produrre documenti nuovi formatisi successivamente all'atto di impugnazione, neanche nel caso in cui il giudice di appello adotti in tale udienza, dopo l'inizio della discussione, un provvedimento interlocutorio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)