Sez. L, Sentenza n. 7014 del 20/12/1982 (Rv. 424675 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - PRECISAZIONE SUCCESSIVA DA PARTE DELLA CORTE DI UNA PRECEDENTE PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - REVIVISCENZA DI NORME - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - PRECISAZIONE SUCCESSIVA DA PARTE DELLA CORTE DI UNA PRECEDENTE PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - REVIVISCENZA DI NORME - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui, ai fini dell'interpretazione della decisione e della precisazione dei limiti e dell'oggetto di essa, occorre integrare il dispositivo con la relativa motivazione vale anche per le sentenze della Corte costituzionale, cui, pertanto, è consentito di precisare (successivamente) la portata di una sua precedente pronuncia d'incostituzionalità, senza che ciò comporti una inammissibile reviviscenza di norme già cancellate dall'ordinamento. (principio affermato con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale in tema di prescrizione dei crediti di lavoro).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)