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Sez. 2, Sentenza n. 7499 del 30/03/2006 (Rv. 589272 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Liquidazione del compenso - Opposizione - Censure proponibili - Questione sulla opportunità e validità della consulenza - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589272-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319, non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)