Sez. 1, Sentenza n. 10724 del 08/05/2013 (Rv. 626419 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Perdita della capacità processuale - Processi in corso - Regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Interruzione automatica - Esclusione - Dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo - Necessità - Sentenza emessa nei confronti del fallito - Inopponibilità alla massa dei creditori - Interesse del terzo - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ
La pronuncia di fallimento - anteriormente alla riforma attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, e l'eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è soltanto inopponibile alla massa dei creditori, ma non è "inutiliter data", poiché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse al giudizio per ottenere la sentenza, che non è radicalmente nulla, ma può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)